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Fundamentals
Costituzione: Emendamenti 11 - 27
Emendamento XI
Il potere giudiziario federale degli Stati Uniti non si intenderà esteso a qualsivoglia
processo, di common law o di equity, iniziato o proseguito contro uno degli Stati
Uniti da cittadini di un altro Stato o da cittadini o sudditi di qualsivoglia Stato
straniero.
Emendamento XII
Gli Elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procederanno, con voto a
scrutinio segreto, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali,
almeno, non dovrà essere residente nel loro stesso Stato; essi indicheranno in una
scheda il nome della persona per cui votano come Presidente e in una scheda
distinta il nome di quella per cui votano come Vicepresidente; compileranno liste
distinte di tutti coloro che avranno avuto suffragi per la Presidenza e di tutti coloro
che avranno avuto suffragi per la Vicepresidenza, col numero di voti da ciascuno
raccolti: tali liste saranno dagli Elettori firmate, autenticate, e trasmesse sigillate alla
sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente del Senato. Il
Presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutte le liste autenticate e
quindi si procederà al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il più alto numero di
suffragi per la Presidenza sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti la
maggioranza del numero totale degli Elettori nominati. Se nessuno raggiungesse
tale maggioranza, la Camera dei rappresentanti, a scrutinio segreto, sceglierà
immediatamente il Presidente fra i tre candidati (non di più) che hanno ottenuto per
la Presidenza il più alto numero di suffragi. Ma, per l'elezione del Presidente, i
suffragi si conteranno per Stato, e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo
voto. Il quorum sarà a questo scopo costituito da uno o più membri dei due terzi
degli Stati, e sarà richiesta per l'elezione la maggioranza di tutti gli Stati. Se, prima
del giorno 4 del seguente mese di marzo, la Camera dei rappresentanti - allorché
questo potere gli competerà - non avrà scelto il Presidente, il Vicepresidente
fungerà da Presidente, come nel caso di decesso o d'altro impedimento del
Presidente previsto dalla Costituzione.
Colui che otterrà il più alto numero di suffragi per la Vicepresidenza sarà
Vicepresidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero
totale degli Elettori nominati; e, se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il
Senato sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno ottenuto il più alto
numero di suffragi: il quorum sarà a questo scopo costituito dai due terzi di tutti i
senatori e sarà richiesta la maggioranza del numero complessivo per tale elezione.
Ma chi sia costituzionalmente ineleggibile alla carica di Presidente, non sarà
eleggibile a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti.
Emendamento XIII
Sezione I
La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse
negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come
punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la
dovuta procedura.
Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare
esecuzione a questo Articolo.
Emendamento XIV
Sezione I
Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro sovranità
sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato porrà in
essere o darà esecuzione a leggi che disconoscano i privilegi o le immunità di cui
godono i cittadini degli Stati Uniti in quanto tali; e nessuno Stato priverà alcuna
persona della vita, della libertà o delle sue proprietà, senza due process of law, né
rifiuterà ad alcuno, nell'ambito della sua sovranità, la equal protection of the laws.
Sezione II
I rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi Stati in rapporto al numero rispettivo
degli abitanti, computando il totale degli abitanti di ciascuno Stato, ed escludendo
gli indiani non soggetti a imposte. Ma qualora il diritto di votare per una qualsiasi
elezione - per la scelta degli Elettori del Presidente e del Vicepresidente degli Stati
Uniti, per i rappresentanti al Congresso, per i membri dell'esecutivo e del giudiziario
di uno Stato o per i membri del suo organo legislativo - venga rifiutato ad alcuno
degli abitanti maschi di tale Stato, che abbia compiuto ventun anni d'età e sia
cittadino degli Stati Uniti, o nel caso che questo diritto venga misconosciuto in
qualsiasi modo - ove non sia per avere partecipato a una ribellione o per altro reato
- la rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in base al rapporto tra il numero dei
cittadini maschi esclusi e il numero totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto
che abbiano compiuto i ventun anni d'età.
Sezione III
Non potrà essere senatore o rappresentante al Congresso, né Elettore del
Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire alcuna carica, civile o militare, alle
dipendenze degli Stati Uniti o di uno degli Stati chi - avendo antecedentemente
prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, in veste di
membro del Congresso o titolare di carica pubblica degli Stati Uniti, o membro del
legislativo o dell'esecutivo o del giudiziario di uno Stato - abbia preso parte a
un'insurrezione o ribellione contro la nazione stessa, o prestato aiuto o sostegno ai
suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto di due terzi dei membri di ciascuna
Camera, sanare questo motivo di impedimento.
Sezione IV
Non si potrà contestare la validità dei titoli del debito pubblico degli Stati Uniti,
legalmente emessi, nonché la validità dei debiti contratti per pagare pensioni e
premi corrisposti per servigi resi al fine di reprimere insurrezioni o ribellioni. Ma, né
gli Stati Uniti, né i singoli Stati potranno assumere a loro carico o pagare debiti
oppure obbigazioni contratte per venire in aiuto di insurrezioni o ribellioni contro gli
Stati Uniti, né risarcire and alcuna indennità reclamata per la perdita o
l'emancipazione di schiavi; ma tali debiti, obbligazioni e indennità saranno ritenuti
nulli.
Sezione V
II Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare
esecuzione alle diverse clausole di questo Articolo.
Emendamento XV
Sezione I
II diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né
misconosciuto dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza, colore o
precedente condizione di schiavitù.
Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare
esecuzione a questo Articolo.
Emendamento XVI
Il Congresso avrà la facoltà di imporre e riscuotere tasse sui redditi derivanti da
qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza dover tenere conto di alcun
censimento.
Emendamento XVII
Sezione I
II Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ciascuno Stato, eletti
dai rispettivi cittadini con mandato di sei anni; e ogni Senatore avrà diritto a un solo
voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno avere i requisiti richiesti per l'elettorato
attivo del ramo più numeroso dell'organo legislativo statuale.
Sezione II
Qualora in Senato si rendessero vacanti dei seggi di uno Stato, l'esecutivo statuale
dovrà indire le elezioni per ricoprire tali seggi, fermo restando che il legislativo
statuale potrà attribuire all'esecutivo statuale il potere di procedere a nomine
provvisorie, valide sino a che i cittadini non provvedano a coprire i seggi vacanti
con elezioni da tenersi quando il legislativo stesso lo disponga.
Sezione III
II presente Emendamento non dovrà intendersi nel senso che possa influire sulla
durata del mandato di un qualunque senatore eletto prima che l'Emendamento
stesso entri a far parte integrante della Costituzione.
Emendamento XIII
Sezione I
A partire da un anno dopo la ratifica del presente Articolo, e per effetto dello stesso,
sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto -
a scopo di consumo - di bevande alcoliche, nonché l'importazione e l'esportazione
delle medesime da e per gli Stati Uniti e tutti i territori soggetti alla di loro sovranità.
Sezione II
II Congresso e i vari Stati hanno competenza concorrente nel porre in essere la
legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.
Sezione III
Il presente Articolo non entrerà in vigore, sinché non sarà stato ratificato dagli
organi legislativi dei singoli Stati, quale Emendamento alla Costituzione, come
previsto da quest'ultima, entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal
Congresso ai singoli Stati per tale ratifica.
Emendamento XIX
Sezione I
II diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o disconosciuto
dagli Stati Uniti o da uno degli Stati a motivo del sesso.
Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare
esecuzione a questo Articolo.
Emendamento XX
Sezione I
II mandato del Presidente e il mandato del Vicepresidente avranno termine a
mezzogiorno del 20 gennaio, mentre quelli dei senatori e dei rappresentanti
cesseranno alle dodici del 3 gennaio degli anni in cui scadrebbero i rispettivi
mandati se il presente Articolo non venisse ratificato; nello stesso momento avrà
inizio il mandato dei rispettivi successori.
Sezione II
II Congresso si riunirà almeno una volta l'anno, e la seduta dovrà aver inizio a
mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il Congresso stesso non fissi, con legge,
un giorno diverso.
Sezione III
Se all'epoca fissata per l'inizio del mandato presidenziale, il Presidente eletto fosse
deceduto, il Vicepresidente eletto diverrà Presidente. Se non si fosse proceduto
all'elezione di un Presidente, prima della data fissata per l'inizio del mandato, o se il
Presidente eletto non possedesse i requisiti necessari, il Vicepresidente fungerà da
Presidente sino a quando un Presidente non sarà eleggibile o non risponderà agli
attributi richiesti; e, nel caso in cui né un Presidente eletto, né un Vicepresidente
eletto possedessero i requisiti necessari, il Congresso provvederà con legge a
indicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà essere designata la
persona che dovrà fungere da Presidente; la persona così designata eserciterà le
funzioni presidenziali sino a quando un Presidente o un Vicepresidente non
risponderà agli attributi richiesti.
Sezione IV
In caso di decesso di una delle persone tra le quali la Camera dei rappresentanti -
qualora tale competenza gli spetti - debba scegliere il Presidente, e nel caso di
decesso di una delle persone tra le quali il Senato - qualora tale competenza gli
spetti - debba scegliere il Vicepresidente, il Congresso prenderà gli opportuni
provvedimenti legislativi.
Sezione V
Le Sezioni I e II avranno efficacia a partire dal 15 ottobre successivo alla ratifica del
presente Articolo.
Sezione VI
II presente Articolo non entrerà in vigore finché non sarà stato ratificato, come
emendamento alla Costituzione, dagli organi legislativi di tre quarti degli Stati, entro
sette anni dalla data in cui sarà loro sottoposto per tale ratifica.
Emendamento XXI
Sezione I
Il XVIII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti è abrogato per effetto di
questo Articolo.
Sezione II
Sono vietati il trasporto e l'importazione in qualunque Stato, territorio o
possedimento degli Stati Uniti di bevande alcoliche - a scopo di distribuzione o di
consumo - in violazione delle leggi ivi vigenti.
Sezione III
Il presente aricolo non entrerà in vigore finché non sarà ratificato come
emendamento alla Costituzione - come da questa previsto - da apposite assemblee
nei vari Stati, entro sette anni dalla data in cui sarà sottoposto dal Congresso agli
Stati stessi per tale ratifica.
Emendamento XXII
Nessuno potrà essere eletto più di due volte alla carica presidenziale e nessuno,
che abbia occupato tale carica o svolto le funzioni di Presidente per più di due anni
durante il mandato di un altro Presidente, potrà essere eletto più di una volta alla
carica presidenziale. Questo Articolo non si applica a chi era in carica al momento
in cui l'Articolo stesso è stato proposto dal Congresso e non impedirà a chi abbia la
carica presidenziale o eserciti le funzioni di Presidente nel periodo che occorre
perché l'Articolo entri in vigore, di mantenere la carica di Presidente o di facente
funzione per l'intero periodo suddetto.
Emendamento XXIII
Sezione I
II Distretto che è sede del Governo degli Stati Uniti nominerà, secondo le modalità
che il Congresso indicherà, un numero di Elettori del Presidente e del
Vicepresidente pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che il
Distretto stesso avrebbe diritto di inviare al Congresso se fosse uno Stato, ma in
nessun caso un numero superiore a quello dello Stato meno popoloso; essi si
aggiungeranno agli Elettori nominati dagli Stati, ma verranno considerati, ai fini
dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente, Elettori nominati da uno Stato; si
riuniranno nel Distretto e assolveranno agli obblighi prescritti dal XII Emendamento.
Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare
esecuzione a questo Articolo.
Emendamento XXIV
Sezione I
II diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare nelle elezioni primarie o d'altro genere
- per il Presidente o il Vicepresidente, per gli Elettori del Presidente o del
Vicepresidente, o per un senatore o per un rappresentante al Congresso - non
potrà essere negato o disconosciuto dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato per
omesso pagamento di una tassa elettorale o di altro genere.
Sezione II
Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare
esecuzione a questo Articolo.
Emendamento XXV
Sezione I
In caso di destituzione del Presidente, o di decesso o di dimissioni, il
Vicepresidente diventerà Presidente.
Sezione II
Ogni qualvolta la carica di Vicepresidente si renda vacante, il Presidente nominerà
un Vicepresidente che assumerà la carica non appena la sua nomina sarà stata
convalidata da un voto di maggioranza da parte delle due Camere del Congresso.
Sezione III
Ogni qualvolta il Presidente trasmetterà al Presidente prò tempore del Senato e allo
Speaker della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta nel senso
che egli non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica,
e fino a quando egli non invierà loro una dichiarazione scritta in senso contrario, tali
poteri e doveri saranno esercitati e assolti dal Vicepresidente in qualità di facente
funzioni di Presidente.
Sezione IV
Ogni qualvolta il Vicepresidente e una maggioranza dei titolari dei Dicasteri
dell'esecutivo oppure di altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso,
trasmetteranno al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera
dei rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel senso che il Presidente non è
in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, il
Vicepresidente assumerà immediatamente l'incarico quale facente funzione di
Presidente. Successivamente, quando il Presidente trasmetterà al Presidente pro
tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una sua
dichiarazione scritta che non esistono più le condizioni di cui sopra, egli riprenderà
a esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, a meno che il
Vicepresidente e la maggioranza dei titolari dei Dicasteri dell'esecutivo o dei
membri dì altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso, non
trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore del Senato e allo
Speaker della Camera dei rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel senso
che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e assolvere ai doveri della sua
carica. Spetterà allora al Congresso risolvere la questione riunendosi, a tale scopo,
entro 48 ore, qualora non fosse già in seduta. Se il Congresso, entro 21 giorni dalla
ricezione della dichiarazione scritta di cui sopra, o, se non fosse in seduta, entro 21
giorni dalla data di convocazione, dichiarerà, con due terzi dei voti di ambedue le
Camere, che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai
doveri della sua carica, il Vicepresidente dovrà continuare ad esercitarli ed
assolverli quale facente funzioni; in caso contrario, il Presidente dovrà riprendere a
esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica.
Emendamento XXVI
Sezione I
II diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti che hanno compiuto il diciottesimo anno
di età non potrà essere negato, né disconosciuto da parte degli Stati Uniti né dai
singoli Stati, a motivo dell'età.
Sezione II
II Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare
esecuzione a questo Articolo.
Emendamento XXVII
Leggi che modifichino gli emolumenti dei senatori e dei rappresentanti non
entreranno in vigore, se non dopo le successive elezioni per la Camera dei
rappresentanti.
[ Fonte: Wikisource ]
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Written by Sam on 09.11.2008 Commenti [0]

















