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Fundamentals
Costituzione degli Stati Uniti d'America
Noi, il popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d'America.
Articolo I
Sezione I
Tutte le competenze legislative qui previste saranno conferite a un Congresso degli
Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei rappresentanti.
Sezione II
La Camera dei rappresentanti sarà composta da membri eletti ogni due anni dal
popolo dei vari Stati e in ciascuno di essi gli elettori dovranno avere i requisiti
richiesti per l'elettorato attivo del ramo più numeroso dell' organo legislativo di
quello Stato.
Non potrà essere rappresentante chi non abbia raggiunto l'età dì venticinque
anni, non sia da sette cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento
dell'elezione, nello Stato in cui venga eletto.
I rappresentanti saranno ripartiti - valido il principio anche per le imposte dirette -
fra i diversi Stati che facciano parte dell'Unione in rapporto al numero rispettivo
degli abitanti, da computarsi aggiungendo al totale delle persone libere - comprese
quelle vincolate da un contratto a termine, ed esclusi gli indiani non soggetti a
imposte - tre quinti del resto della popolazione. Il censimento dovrà essere fatto
entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti e,
successivamente, ogni dieci anni, secondo modalità da stabilire con legge. Il
numero dei rappresentanti non dovrà essere superiore a uno per ogni trentamila
abitanti, ma ogni Stato avrà almeno un rappresentante; e, fino a che non sarà
effettuato il censimento, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre
rappresentanti, otto il Massachusetts, uno il Rhode Island con Providence
Plantations, cinque il Connecticut, sei lo Stato di New York, quattro il New Jersey,
otto la Pennsylvania, uno il Delaware, sei il Maryland, dieci la Virginia, cinque la
North Carolina, cinque la South Carolina, tre la Georgia.
Qualora, nella rappresentanza di uno Stato, si rendano vacanti dei seggi,
l'organo del potere esecutivo statuale dovrà indire le elezioni per ricoprire tali seggi..
La Camera dei rappresentanti eleggerà il suo Speaker, procederà alle nomine
per le altre cariche interne e sarà la sola assemblea ad avere il potere di mettere in
stato d'accusa i soggetti di cui all'Articolo II, Sezione IV.
Sezione III
Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ogni Stato, eletti -
con mandato di sei anni - dal legislativo statuale e ogni senatore disporrà di un solo
voto.
In primo luogo, nella riunione che si terrà a seguito della prima elezione, i
senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente uguale. I seggi dei
senatori della prima classe saranno resi vacanti allo scadere del secondo anno,
quelli della seconda classe allo scadere del quarto, quelli della terza allo scadere
del sesto, in modo che un terzo del Senato venga eletto ogni due anni; qualora
nell'intervallo tra le sessioni dell'organo legislativo di ciascuno Stato, alcuni seggi si
rendano vacanti, per dimissioni o per altra causa, l'esecutivo statuale potrà
procedere a nomine provvisorie valide fino alla successiva sessione dell'organo
legislativo che provvederà a ricoprire tali seggi.
Non potrà essere senatore chi non abbia compiuto l'età di trenta anni, non sia da
nove anni cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell'elezione, nello
Stato in cui venga eletto.
Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato ma non avrà diritto
di voto, salvo nel caso in cui, in sede di votazione in quell'assemblea, si abbia una
parità di voti.
Il Senato provvederà alle nomine per le altre cariche interne ed eleggerà anche
un Presidente pro tempore, il quale presiederà in caso di assenza del
Vicepresidente o quando questi svolga le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.
Il Senato sarà il solo ad avere il potere di giudicare in ordine a tutti gli atti
d'accusa nei confronti dei soggetti di cui all'Articolo II, Se zione IV. Ove si riunisca
per tale scopo, i suoi membri saranno vincolati da giuramento o dichiarazione
solenne. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il
Presidente della Corte Suprema e nessuno potrà essere dichiarato colpevole se
non a maggioranza di due terzi dei membri presenti.
Le sentenze pronunciate nei casi suddetti non avranno altro effetto se non la
destituzione dalla carica occupata e l'interdizione da qualsiasi carica onorifica,
fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti; ma il soggetto dichiarato
colpevole potrà, nondimeno, essere passibile di e sottoposto a incriminazione,
processo, sentenza e pena secondo le leggi ordinarie.
Sezione IV
Date, luoghi e modalità delle elezioni per i senatori e per i rappresentanti
saranno fissate in ogni Stato dai rispettivi organi legislativi; il Congresso potrà però
in qualsiasi momento stabilire o modificare le norme relative, salvo per quanto
riguarda i luoghi in cui i senatori debbano essere eletti.
Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale seduta dovrà aver luogo il
primo lunedì di dicembre, a meno che, con legge, non si fissi un giorno diverso.
Sezione V
Ciascuna delle due Camere sarà giudice dei risultati elettorali e verificherà i
requisiti dei membri che ivi risulteranno eletti; e il quorum perché ciascuna delle
due Camere possa svolgere i propri lavori sarà costituito dalla maggioranza;
quando in numero inferiore, ciascuna Camera potrà rinviare la seduta di giorno in
giorno ed è autorizzata sin da ora a costringere i membri assenti ad intervenire,
usando quei mezzi cui riterrà di ricorrere e con quelle sanzioni che vorrà
comminare.
Ciascuna Camera avrà facoltà di stabilire il regolamento per i propri lavori, di
punire un suo membro per condotta scorretta, e - a maggioranza di due terzi - di
espellerlo.
Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà
periodicamente, ad eccezione di quelle parti che riterrà debbano rimanere segrete;
inoltre, su richiesta di un quinto dei presenti, saranno riportati a verbale i voti
favorevoli e contrari espressi dai membri di ciascuna Camera in merito a una
qualsiasi questione.
Durante la sessione del Congresso, nessuna delle due Camere potrà, senza il
consenso dell'altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né trasferirla in un luogo
diverso da quello in cui seggono le due Camere.
Sezione VI
Senatori e rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un'indennità che verrà
fissata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. Avranno il privilegio di non
poter essere arrestati durante la sessione delle rispettive Camere, mentre vi si
recano o ne escono, salvo nel caso di tradimento, reato grave e violazione
dell'ordine pubblico; e in nessun altro luogo si chiederà loro conto dei discorsi o
dibattiti sostenuti nelle rispettive Camere.
Senatori o rappresentanti, per tutto il periodo del loro mandato, non potranno
essere chiamati a ricoprire una qualsiasi carica pubblica alle dipendenze degli Stati
Uniti, che sia stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante detto
periodo; e chi abbia una carica pubblica alle dipendenze degli Stati Uniti non potrà
essere membro di una delle due Camere finché conservi tale ufficio.
Sezione VII
Tutti i progetti di legge relativi a misure fiscali dovranno essere presentati dalla
Camera dei rappresentanti; ma il Senato potrà concorrervi, come per gli altri
progetti di legge, proponendo emendamenti.
Qualsiasi progetto di legge, che abbia ottenuto l'approvazione della Camera dei
rappresentanti e del Senato, dovrà essere sottoposto, prima che diventi legge, al
Presidente degli Stati Uniti; qualora egli lo approvi, lo firmerà; in caso contrario, lo
rinvierà, con le sue obiezioni, alla Camera da cui è stato proposto, e questa inserirà
integralmente a verbale tali obiezioni e procederà a esaminarlo di nuovo. Qualora,
dopo questo riesame, due terzi dei membri della Camera suddetta si dichiarino a
favore del progetto di legge, questo sarà rinviato, insieme con le obiezioni del
Presidente, all'altra Camera, da cui verrà riesaminato in maniera analoga; e se
anche qui sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà forza
vincolante. In tutti i casi di cui sopra il voto in entrambe le Camere sarà palese, e i
nomi dei votanti favorevoli e contrari saranno riportati nei verbali delle rispettive
Camere. Se, entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà
stato presentato, il Presidente non rinvierà un progetto di legge, questo diverrà
legge, come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi,
non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rin-viato; nel qual caso il
progetto non si tramuterà in legge.
Qualsiasi ordinanza, risoluzione, delibera, per la quale sia richiesta la concorde
manifestazione di volontà del Senato e della Camera dei rappresentanti (a parte il
caso di aggiornamento), dovrà essere sottoposta al Presidente degli Stati Uniti e da
lui approvata prima che entri in vigore; oppure, nel caso egli la respinga, dovrà
essere nuovamente approvata dai due terzi delle due Camere, conformemente alle
norme e ai limiti previsti per i progetti di legge.
Sezione VIII
Il Congresso avrà le seguenti attribuzioni: imporre e riscuotere tasse, imposte di
bollo, dazi sulle importazioni e imposte indirette, pagare i debiti pubblici e
provvedere alla comune difesa e al benessere generale degli Stati Uniti, ma
imposte di bollo, dazi sulle importazioni e imposte indirette dovranno essere
uniformi in tutti gli Stati Uniti;
contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
disciplinare il commercio con le Nazioni straniere, e fra i diversi Stati dell'Unione
e con le tribù indiane;
fissare norme per la naturalizzazione, e leggi in materia di fallimento, che siano
identiche in tutti gli Stati Uniti;
battere moneta, stabilire il valore di quest'ultima e quello delle monete straniere e
fissare il sistema di pesi e misure;
prendere iniziative per punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta
corrente degli Stati Uniti;
organizzare uffici e servizi postali;
promuovere il progresso della scienza e di arti utili, garantendo per periodi limitati
agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte;
istituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;
definire gli atti di pirateria, i reati gravi compiuti in alto mare, nonché i reati
contro il diritto delle genti e stabilirne la relativa pena;
dichiarare guerra, concedere permessi di preda e rappresaglia e stabilire norme
relative alle prede fatte sulla terraferma e lungo le vie d'acqua;
reclutare e mantenere esercìti; ma a questo scopo non si potrà stanziare
somma alcuna per un periodo superiore ai due anni;
creare e mantenere una Marina Militare;
stabilire norme per regolare le forme e le procedure di intervento delle forze di
terra e di mare;
predisporre l'intervento della milizia per far applicare le leggi dell'Unione,
reprimere le insurrezioni e respingere le invasioni;
procedere ad organizzare, armare, e disciplinare la milizia e regolare le forme di
intervento per quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli
Stati Uniti, lasciando ai singoli Stati il potere di nomina degli ufficiali e il compito di
addestrare la milizia secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;
esercitare esclusivo potere di legiferare in merito a qualsiasi materia, in quel
Distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di singoli Stati e
dietro approvazione del Congresso, divenga sede del Governo degli Stati Uniti; ed
esercitare analoga autorità su tutti i terreni acquistati - col consenso dell'organo
legislativo dello Stato in cui si trovano - per la costruzione di fortezze, di depositi, di
arsenali, di cantieri e di altri edifici indispensabili;
porre in essere tutte le necessarie e opportune per l'esercizio dei poteri di cui
sopra, e di tutti gli altri poteri che la presente Costituzione conferisce al Governo
degli Stati Uniti, o a qualsiasi Dicastero o suo ufficio interno.
Sezione IX
L'immigrazione o l'importazione di quelle persone, che ciascuno degli Stati
attualmente esistenti ritenga opportuno ammettere, non sarà vietata dal Congresso
prima dell'anno 1808; ma, per ogni persona importata si potrà far gravare una tassa
o un dazio, non superiore ai dieci dollari.
Il privilegio dell'habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di
ribellione o di invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.
Non si approverà bill of attainder, né legge che abbia valore retroattivo.
Non si applicherà testatico o altra imposta diretta, se non in rapporto al
censimento da effettuarsi come disposto sopra.
Non si potranno applicare tasse o dazi su merci esportate da uno qualunque
degli Stati.
Non si potranno adottare regolamenti commerciali o fiscali preferenziali nei
confronti dei porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette a oppure
provenienti da uno Stato non potranno essere costrette ad entrare nei porti di un
altro Stato, effettuarvi le operazioni doganali, o pagarvi dazi.
Non si preleverà somma alcuna dal Tesoro, se non a seguito di stanziamenti
approvati con legge; e si dovrà pubblicare periodicamente un regolare rendiconto
degli introiti e delle uscite del denaro pubblico.
Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo nobiliare; a chi abbia una carica
retribuita o fiduciaria alle dipendenze degli Stati Uniti non potrà, senza il consenso
del Congresso, accettare doni, retribuzioni, incarichi o titoli di qualsiasi genere, da
un sovrano, da un principe o da uno Stato straniero.
Sezione X
Gli Stati non potranno concludere trattati, alleanze o patti confederali; né
accordare permessi di preda e rappresaglia, né battere moneta; né emettere titoli di
credito; né consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che non
sia con monete d'oro o d'argento; né approvare bill of attainder, né leggi con valore
retroattivo, né leggi che disconoscano in qualche modo l'efficacia delle obbligazioni
contrattuali; né potranno conferire titoli nobiliari.
Gli Stati non potranno, senza il consenso del Congresso, imporre dazi sulle
importazioni e sulle esportazioni, a eccezione di quei tributi che siano
assolutamente indispensabili per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e
il gettito netto di tutti i dazi imposti da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle
esportazioni sarà a vantaggio del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le suddette
eventuali leggi saranno soggette a supervisione e controllo da parte del Congresso.
Gli Stati non potranno, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna tassa
sulla stazza delle navi, mantenere truppe o navi da guerra. In tempo di pace,
concludere accordi con un altro Stato o con potenze straniere, o prendere parte a
una guerra, salvo in caso di invasione effettiva o di pericolo così imminente da non
ammettere indugi.
Articolo II
Sezione I
Il potere esecutivo sarà conferito a un Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli
rimarrà in carica per un periodo di quattro anni e la sua elezione - insieme a quella
del Vicepresidente prescelto per lo stesso periodo - avrà luogo secondo le modalità
seguenti:
Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dal suo organo legislativo, un
numero di Elettori, pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che
lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; ma né senatori, né rappresentanti, né
altri che abbiano incarichi fiduciari o retribuiti alle dipendenze degli Stati Uniti,
potranno essere nominati Elettori.
Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno, a scrutinio segreto, per
due persone, delle quali una almeno non residente nel loro stesso Stato. Essi
compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto suffragi con il numero dei
voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa
sigillata alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato.
Questi, in presenza del Senato e della Camera dei rappresentanti, aprirà le liste
autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. Chi avrà ottenuto il più alto
numero di suffragi sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la
maggioranza del numero totale degli Elettori nominati; e se vi sarà più di uno che
abbia raggiunto tale maggioranza, con uguali numero di voti, allora la Camera dei
rappresentanti procederà immediatamente ad eleggere uno di essi come
Presidente mediante scrutinio segreto; qualora, invece, nessuno raggiungesse la
maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i
cinque che abbiano raccolto il più alto numero di voti. Nell'elezione del Presidente,
tuttavia, i suffragi si conteranno per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato
avrà un solo voto. A tale scopo il quorum sarà costituito dalla rappresentanza,
composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, e per l'elezione saranno
necessari i voti della maggioranza di tutti gli Stati. In ogni caso la persona che,
dopo l'elezione del Presidente, abbia raccolto il più alto numero di suffragi degli
Elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero ad
avere ugual numero di voti, il Senato, a scrutinio segreto, eleggerà fra questi il
Vicepresidente.
Il Congresso fisserà la data per nominare gli Elettori, e il giorno in cui questi
saranno chiamati a votare, giorno che dovrà essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti.
Non sarà eleggibile alla carica di Presidente chi non sia cittadino degli Stati Uniti
per nascita o cittadino nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, né
potrà essere eleggibile a tale carica chi non abbia raggiunto l'età di trentacinque
anni e non sia residente negli Stati Uniti da quattordici anni.
In caso di destituzione del Presidente, o in caso di decesso, o dimissioni, o di
impedimento ad adempiere alle funzioni e ai doveri inerenti la sua carica, questa
sarà affidata al Vicepresidente; in caso di destituzione, di decesso, di missioni o di
impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Congresso provvederà
per legge a dichiarare quale pubblico ufficiale debba svolgere le funzioni di
Presidente, e questi di conseguenza assumerà l'incarico fino a quando venga
meno la causa di impedimento o venga eletto un nuovo Presidente.
A epoche fisse il Presidente riceverà, per i suoi servigi, un'indennità che non
potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli è stato
eletto; e non percepirà, in tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da
uno qualsiasi degli Stati.
Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare il seguente giuramento o
dichiarazione solenne: «Giuro (o dichiaro) solennemente che adempirò con lealtà ai
doveri di Presidente degli Stati Uniti e col massimo dell'impegno preserverò,
proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti».
Sezione II
Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina degli Stati
Uniti e della milizia dei diversi Stati, quando questa sarà chiamata al servizio
effettivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere scritto dei titolari di ciascuno
dei Dicasteri dell'esecutivo su ogni argomento inerente i compiti dei loro rispettivi
uffici, e avrà anche facoltà di concedere commutazioni di pena e la grazia per tutte
le infrazioni di legge commesse contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei
procedimenti di cui all'Art. II, Sez. IV.
Al Presidente sarà attribuito il potere di concludere trattati, sentito il parere e con
il consenso del Senato, purché vi sia l'approvazione di due terzi dei senatori
presenti; egli proporrà e, sentito il parere e con il consenso del Senato, nominerà gli
ambasciatori, altri diplomatici e consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri
titolari di cariche pubbliche degli Stati Uniti la cui procedura di nomina non sia
altrimenti prevista da questa Carta costituzionale e che sarà stabilita da apposita
legge; ma per le cariche di grado inferiore il Congresso - se lo riterrà opportuno -
attribuirà il potere di nomina al solo Presidente, alle corti giudiziarie, ovvero ai
titolari dei singoli Ministeri.
Al Presidente sarà attribuito anche il potere di assegnare cariche che si
rendessero vacanti nell'intervallo tra una sessione e l'altra del Senato, con mandati
che avranno termine alla fine della sessione successiva.
Sezione III
Il Presidente informerà di tanto in tanto i membri del Congresso sullo «stato
dell'Unione» e raccomanderà alla loro attenzione quelle misure che egli riterrà
necessarie e opportune; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le
Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa i tempi
d'aggiornamento, deciderà egli stesso a quando rinviare la seduta; riceverà gli
ambasciatori e altri diplomatici; avrà cura che le leggi siano fedelmente applicate e
conferirà la nomina ufficiale a tutti i titolari di cariche pubbliche degli Stati Uniti.
Sezione IV
II Presidente, il Vicepresidente e tutti i titolari di cariche pubbliche negli Stati Uniti
saranno destituiti dal loro ufficio qualora, in seguito ad accusa mossa dalla Camera,
risultino colpevoli di tradimento, di corruzione o di altri gravi reati.
Articolo III
Sezione I
II potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito a una Corte Suprema e a quelle
corti di grado inferiore che il Congresso potrà di quando in quando istituire e
organizzare. I giudici sia della Corte Suprema che delle corti di grado inferiore
conserveranno la loro carica finché terranno buona condotta, e, ad epoche fisse,
riceveranno per i loro servigi un'indennità, che non potrà essere ridotta finché essi
rimarranno in carica.
Sezione II
Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi di common law e di equity che si
presenteranno nel quadro della presente Costituzione, nel quadro delle leggi degli
Stati Uniti e dei trattati da essi stipulati o da stipulare in base alle loro competenze,
a tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e consoli, a
tutti i casi relativi all'ammiragliato e alla giurisdizione marittima; alle controversie in
cui gli Stati Uniti siano parte in causa; alle controversie tra due o più Stati, tra uno
Stato e i cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno
stesso Stato che avanzino pretese su terre in base a concessioni di altri Stati, e tra
uno Stato - o i suoi cittadini - e Stati, cittadini o sudditi stranieri.
In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e
consoli, e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema giudicherà
in primo e unico grado. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà
giurisdizione d'appello, sia di diritto che di fatto, con le eccezioni e le norme che
verranno fissate dal Congresso.
Il procedimento per tutti i reati, salvo nei casi di impeachment, dovrà avvenire
mediante giuria; tale procedimento avrà luogo nello Stato dove detti reati siano
commessi; quando il reato non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il processo
si terrà nella o nelle località che per legge il Congresso indicherà.
Sezione III
Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver mosso guerra
contro di essi, o l'aver appoggiato nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e
sostegno. Nessuno potrà essere dichiarato colpevole di tradimento se non su
deposizione di due testimoni che siano stati presenti a uno stesso atto flagrante,
ovvero quando la colpa sia confessata in pubblico processo.
Spetterà al Congresso stabilire la pena per tradimento; ma nessuna sentenza di
tradimento potrà comportare perdita di diritti ereditari per i discendenti, o confìsca di
beni se non durante la vita del colpevole.
Articolo IV
Sezione I
In ogni Stato si darà pieno riconoscimento agli atti, ai documenti pubblici e ai
procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi
generali, prescrivere le procedure per attribuire valore legale a tali atti, documenti e
procedimenti, nonché gli effetti relativi.
Sezione II
I cittadini di ogni Stato avranno il diritto di godere negli altri Stati di tutti i privilegi
e di tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini.
Chiunque, accusato in uno Stato di tradimento, di reato grave o di altro reato,
che si sia sottratto alla giustizia e venga trovato in altro Stato, sarà consegnato - su
richiesta dell'organo esecutivo dello Stato da cui è fuggito - per essere trasferito
nello Stato cui compete la giurisdizione per quel reato.
Chi, soggetto a contratto a termine oppure a schiavitù in uno degli Stati, secondo
le leggi ivi vigenti, si sia rifugiato in un altro Stato, non potrà, in virtù di qualsiasi
legge o regolamento quivi in vigore, essere esentato da tale vincolo, ma, su
richiesta, verrà riconsegnato alla parte cui detta prestazione è dovuta.
Sezione III
Nuovi Stati potranno essere ammessi dal Congresso a far parte dell'Unione, ma
non potrà essere costituito uno Stato nuovo entro i confini di qualsiasi Stato già
esistente, né potrà essere formato uno Stato dall'unione di due o più Stati già
esistenti, o di parte di essi, senza il consenso degli organi legislativi degli Stati
interessati, nonché del Congresso.
Al Congresso sarà attribuito il potere di disporre del territorio o di altre proprietà
appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le indispensabili norme e misure
relative; e niente nella presente Costituzione potrà essere interpretato in modo da
pregiudicare qualsiasi diritto territoriale degli Stati Uniti o di un singolo Stato.
Sezione IV
Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato dell'Unione una forma repubblicana di
governo e proteggeranno ogni Stato contro invasioni, e - su richiesta degli organi
legislativi o del potere esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato)
- contro violenze interne.
Articolo V
Il Congresso, ogni volta che i due terzi delle Camere lo riterranno necessario,
proporrà Emendamenti a questa Costituzione, oppure, su richiesta degli organi
legislativi dei due terzi degli Stati, convocherà un'assemblea apposita per proporre
Emendamenti. In entrambi i casi, gli Emendamenti saranno validi a tutti gli effetti,
come parte di questa Carta costituzionale, se ratificati dagli organi legislativi di tre
quarti degli Stati, o da apposite assemblee in tre quarti dei medesimi, - ché l'una o
l'altra modalità di ratifica potrà essere prescritta dal Congresso - fermo restando
che gli Emendamenti, apportati prima dell'anno 1808, non potranno modificare in
alcun modo il primo e quarto comma della Sezione IX dell'Articolo I, e fermo
restando che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, verrà privato del diritto
ad avere un numero di senatori pari a quello degli altri Stati.
Articolo VI
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima dell'adozione di questa
Carta costituzionale avranno per gli Stati Uniti, nell'ambito di questa Costituzione,
pari valore come nell'ambito della Confederazione.
La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che seguiranno nel rispetto di
questa, e tutti i trattati stipulati o da stipulare da parte degli Stati Uniti, in base alle
loro competenze, costituiranno la legge suprema del Paese; e i giudici di ogni Stato
saranno tenuti a uniformarvisi, quali che possano essere le disposizioni contrarie
previste dalla Costituzione o dalle leggi di qualsiasi singolo Stato.
I senatori e i rappresentanti sopra menzionati, i membri delle assemblee
legislative dei singoli Stati e tutti i membri degli organi esecutivi e giudiziali, sia degli
Stati Uniti che di ogni singolo Stato, saranno vincolati, da giuramento o
dichiarazione solenne, a difendere questa Costituzione; ma nessuna professione di
fede religiosa sarà mai richiesta per accedere a una carica anche fiduciaria degli
Stati Uniti.
Articolo VII
La ratifica da parte di apposite Assemblee in nove Stati sarà sufficiente a far
entrare in vigore la presente Costituzione tra gli Stati che l'abbiano in tal modo
ratificata.
Fatto in Convenzione, per unanime consenso degli Stati presenti, il diciasettesimo
giorno di settembre dell'Anno di Nostro Signore mille settecento ottanta sette e
dall'Indipendenza degli Stati Uniti d'America il dodicesimo. A testimonianza di ciò
abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.
G. Washington
Presidente e deputato dalla Virginia
Delaware
- Geo. Read
- Gunning Bedford jun
- John Dickinson
- Richard Bassett
- Jaco. Broom
Maryland
- James McHenry
- Dan of St Thos. Jenifer
- Danl. Carroll
Virginia
- John Blair
- James Madison Jr.
North Carolina
- Wm. Blount
- Richd. Dobbs Spaight
- Hu Williamson
South Carolina
- J. Rutledge
- Charles Cotesworth Pinckney
- Charles Pinckney
- Pierce Butler
Georgia
- William Few
- Abr Baldwin
New Hampshire
- John Langdon
- Nicholas Gilman
Massachusetts
- Nathaniel Gorham
- Rufus King
Connecticut
- Wm. Saml. Johnson
- Roger Sherman
New York
- Alexander Hamilton
New Jersey
- Wil Livingston
- David Brearley
- Wm. Paterson
- Jona. Dayton
Pennsylvania
- B Franklin
- Thomas Mifflin
- Robt. Morris
- Geo. Clymer
- Thos. FitzSimons
- Jared Ingersoll
- James Wilson
- Gouv Morris
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Written by Sam on 25.09.2008 Commenti [0]

















